La scuola per estetiste e parrucchieri Beauty School organizza corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce e Taranto. Al termine dei corsi viene conferito un diploma di qualifica che consente di poter lavorare legalmente secondo le normative vigenti in tutto il territorio nazionale ed europeo. I corsi di formazione professionale riconosciuti sono:
La scuola di estetica e parrucchieri Beauty School, inoltre, offre corsi liberi di aggiornamento rivolti a coloro che vogliono approfondire le tecniche già apprese in passato o che intendono tenersi al passo con l’evoluzione imposta da un progresso scientifico-tecnologico sempre più rapido.
Beauty School, scuola di estetica e acconciatori, è leader nel settore della formazione professionale e vanta una lunga e significativa esperienza di insegnamento improntata su una didattica innovativa e pragmatica che consente il pieno inserimento dei suoi allievi nel mondo del lavoro. Avvalendosi di uno staff amministrativo altamente qualificato e attento alle esigenze dei singoli allievi Beauty School è una scuola che opera con un sistema di qualità certificato. Al termine del percorso formativo gli allievi dimostrano le competenze acquisite ed esprimono la loro creatività durante i galà di fine anno organizzati da Beauty School oppure partecipando ad eventi di moda, di danza, concorsi di bellezza sparsi sul territorio salentino.
L´attività di estetista, disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle singole leggi regionali, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano – con l´attuazione di tecniche manuali e/o con l´utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico – il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l´aspetto estetico, mediante l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Non è ammesso lo svolgimento dell´attività in forma ambulante o di posteggio. Lo svolgimento dell´attività di “estetista”, dovunque sia esercitato, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dalla legge e della licenza comunale. Non è ammesso il rilascio di qualifiche “parziali”. I requisiti richiesti – Il conseguimento della qualificazione professionale
Secondo quanto disposto all’art. 3 della L. n. 1/1990, la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Questo periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). Sinteticamente:APPRENDISTATO seguito da: – 1 ANNO DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO – 300 ORE DI CORSO – ESAME FINALE.3 ANNI DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO seguito da: – CORSO 300 ORE – ESAME FINALE. 3 ANNI DI COLLABORATORE FAMILIARE seguito da: – 300 ORE DI CORSO – ESAME FINALE. CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE DELLA DURATA DI DUE ANNI (MINIMO 1.800 ORE) PRESSO SCUOLE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE seguito da: a) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (MINIMO 900 ORE) PRESSO UNA SCUOLA RICONOSCIUTA DALLA REGIONE oppure b) UN ANNO PRESSO UN’AZIENDA DI ESTETISTA + ESAME FINALE. La denuncia di inizio attività
Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l’esercizio delle attività di estetista è soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune territorialmente competente o allo sportello unico del Comune, laddove esiste, senza essere subordinata: a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività; b) al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Viene solamente richiesto: a) il preventivo possesso dell’abilitazione professionale; b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e sanitari, dettati dalle singole leggi regionali e dai regolamenti comunali.
Il settore trucco è diviso in due aree ben distinte che teoricamente non potrebbero e non dovrebbero intersecarsi a livello di lavoro.
1) Trucco Artigiano: regolamentato dalla legge 1/90 (Estetica) e sue modificazioni e dalla legge sulla cosmetica L. 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni (DLgs 10.9.1991, n. 300; DLgs 24.4.1997, n.126 e Dlgs 15.2.2005, n.87) .
2) Trucco Professionale per lo spettacolo: regolamentato dai vari contratti nazionali del settore. (ma non esiste una legge nazionale per il suo riconoscimento giuridico) L’eventuale formazione, non obbligatoria, è ancora riconducibile alla legge quadro 845/78 di cui alcune regioni ne hanno legiferato gli applicativi.
– In breve il primo recita che il prodotto cosmetico (trucco) deve essere applicato – sull’utenza finale (cliente) dalla figura professionale dell’estetista. E’ obbligatoria la partita IVA, anche nel caso specifico di un soggetto appartenente ai contribuenti minimi (art. 1 comma 100 legge finanziaria per il 2008). In alternativa essere dipendente diretto, con regolare assunzione a norma del CCNL vigente, da parte di un soggetto singolo o societario che svolga la suddetta attività.- Il secondo è rivolto esclusivamente allo spettacolo (e non all’utenza finale!) dove l’operatore non ha nessuna attività fissa riconducibile alla Camera di Commercio (in quanto una prestazione professionale non è commercio!!!) e lavora attraverso le varie tipologie di contrattistica applicabili allo spettacolo. In alcuni casi è ammesso anche avere una partita iva personale se il lavoro è svolto in appalto personale o sotto forma societaria. Per divenire truccatori dello spettacolo non serve nessun titolo (in quanto non esiste) ma è consigliabile un buon corso settoriale specifico. E’ necessaria l’iscrizione all’enpals, senza la quale non è possibile avere l’agibilità (autorizzazione che serve per lavorare nei vari set)A tutt’oggi ci risulta che tutti gli attestati e qualifiche rilasciate dalle varie Regioni sul Trucco e sulla sua professione, sono validi solo ed esclusivamente per il trucco professionale, ovvero nello spettacolo, dove purtroppo non serve alcun attestato per svolgere la mansione di truccatore, ma soltanto un contratto di lavoro ad hoc.ATTENZIONE: Le sopracitate qualifiche regionali NON ABILITANO nel modo più assoluto a truccare l’utenza finale, ne tanto meno permettono di essere free-lance (al di fuori dello spettacolo) e lavorare presso centri estetici, saloni di parrucchieri, truccare spose o fare giornate per case cosmetiche.Ricordando a tutti gli operatori del settore che senza la qualifica di “Estetica” non è permesso in alcun modo applicare sul viso dell’utenza finale (cliente) creme, sieri, struccanti od altro qualsivoglia cosmetico (trucco compreso!) senza incorrere nelle sanzioni di legge per abuso di professione.
Fonte citata: http://www.antep.it/Professione_Truccatore.htm
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